Testo unicoCapo VII

Art. 43

Art. 13, convenzione 30 ottobre 1894, già citata.

In vigore dal 11 giu 1910
Finché rimanga sospeso l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica e il cambio dei biglietti degli Istituti di emissione sia regolato dalle disposizioni dell' (comma secondo e terzo) del presente testo unico, le somme versate in oro e in argento nelle casse della Banca per conto del tesoro devono essere tenute, nelle specie medesime, a disposizione del tesoro o consacrate ai pagamenti da farsi in metallo, che venissero designati dal Ministero del tesoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-43

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