Testo unico›Capo VIII
Art. 46
Art. 2, legge 1° febbraio 1931, n. 24.
In vigore dal 11 giu 1910
Gli utili netti del servizio di cui all'articolo precedente spettano per metà al Banco di Napoli, e sono destinati, anzitutto, a compiere, eventualmente, il fondo di dotazione sino alla somma di due milioni, e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio del Banco della somma prelevata. Per l'altra metà sono destinati ad un «Fondo per l'emigrazione» in conformità alle norme stabilite nel regolamento.
Quando sieno reintegrati i due milioni a favore della massa di rispetto o del patrimonio del Banco, i due terzi degli utili netti spetteranno al detto «Fondo per l'emigrazione».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-46