Art. 46 · Art. 2, legge 1° febbraio 1931, n. 24.
Testo unicoCapo VIII

Art. 46

97 / 161

Art. 2, legge 1° febbraio 1931, n. 24.

In vigore dal 11 giu 1910
Gli utili netti del servizio di cui all'articolo precedente spettano per metà al Banco di Napoli, e sono destinati, anzitutto, a compiere, eventualmente, il fondo di dotazione sino alla somma di due milioni, e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio del Banco della somma prelevata. Per l'altra metà sono destinati ad un «Fondo per l'emigrazione» in conformità alle norme stabilite nel regolamento. Quando sieno reintegrati i due milioni a favore della massa di rispetto o del patrimonio del Banco, i due terzi degli utili netti spetteranno al detto «Fondo per l'emigrazione».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-46