Testo unicoCapo IX

Art. 49

Art. 4, legge 29 marzo 1906, n. 100.

In vigore dal 11 giu 1910
Il Banco di Sicilia è autorizzato ad assumere il servizio di Cassa di risparmio nelle Provincie siciliane. Le operazioni della Cassa di risparmio sono regolate dalle disposizioni della legge 29 marzo 1906, n. 100, riportate nel presente testo unico, e dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª).
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