Testo unicoCapo X

Art. 54

Art. 2 e 23, legge 15 luglio 1906, n. 333.

In vigore dal 11 giu 1910
I due milioni che il Banco di Sicilia ha anticipato al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, per la formazione del capitale della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, sono rimborsati dal Consorzio al Banco ratealmente nel termine non maggiore di otto anni, cogli interessi al saggio minimo. Il Banco di Sicilia ha diritto di prelazione sui prelevamenti da farsi sul prezzo di vendita dello zolfo ai termini dell', n. 2, della legge 15 luglio 1906, n. 333, e sopra tutto le attività della Banca di credito minerario predetta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-54

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