Testo unico›Capo X
Art. 52
Art. 56, legge 25 giugno 1906, n. 255.
In vigore dal 11 giu 1910
Il Banco di Napoli concorre con la somma di L. 4,500,000, da versarsi in 30 annualità a far tempo dall'esercizio 1905-906, alla costituzione del patrimonio della Sezione temporanea annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di credito agrario «Vittorio Emanuele III» di cui nell' della legge 25 giugno 1906, n. 255.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-52