Testo unicoCapo III

Art. 17

Art. 4, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 11, allegato B e art. 3, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 7, legge 31 dicembre 1907, n. 801.

In vigore dal 11 giu 1910
Il portafoglio interno per ciascuno dei tre Istituti di emissione viene liberato dalla prelazione per una somma eguale all'aumento rispettivo delle somme investite in buoni del tesoro italiano e in altri titoli italiani di Stato, o garantiti dallo Stato, esclusi, per il Banco di Napoli, quelli soggetti al vincolo di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-17

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