Testo unico›Capo III
Art. 19
Art. 6 e 11 (comma primo), legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45.
In vigore dal 6 nov 1919
Il debito degli Istituti rappresentato da pagherò o vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito o altri titoli diversi dai biglietti emessi, ma pagabili a vista, deve essere garantito con speciale riserva, eguale almeno al 40 per cento del debito stesso, composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel Regno e in verghe d'oro; e per il rimanente può anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro.
La parte metallica di questa riserva deve essere composta almeno per tre quarti in oro.
Le monete divisionali di argento vi possono essere imputate nella misura indicata nell'.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1922 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La speciale riserva prescritta per i debiti a vista degli Istituti di emissione dall'art. 19 del testo unico di legge approvato con il R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204, e' ridotta dal 40 al 20% e dovra' essere composta interamente da moneta legale italiana metallica, da monete estere ammesse a corso legale nel Regno, ed in verghe d'oro". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° ottobre 1919.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-19