Testo unicoCapo IV

Art. 21

Legge 31 dicembre 1907, n. 804.

In vigore dal 15 gen 1914
La tassa sarà eguale a un quarto della ragione dello sconto per la circolazione dei biglietti eccedente il limite normale, purchè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica di cui all', e purchè le eccedenze non superino le somme seguenti: Banca d'Italia.... L. 70,000,000 Banco di Napoli... » 21,000,000 Banco di Sicilia... » 6,000,000 Quando la circolazione superi queste somme, per la circolazione eccedente e fino al doppio delle somme medesime, semprechè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sarà eguale a metà della ragione dello sconto. Per la circolazione che ecceda le somme di 140 milioni e sino a 210 milioni per la Banca d'Italia, di 42 milioni e fino a 63 milioni per il Banco di Napoli e di 12 sino a 18 milioni per il Banco di Sicilia, purchè esista il detto rapporto della riserva metallica, la tassa sarà eguale ai tre quarti della ragione dello sconto. Per le eccedenze al di là dei gradi massimi indicati nel comma precedente, e per qualsiasi eccedenza oltre il limite normale per la quale non sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sarà eguale all'intera ragione dello sconto.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 13 ottobre 1911, n. 1296, convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 1912, n. 570, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Durante il trimestre 1° ottobre-31 dicembre 1911 la tassa straordinaria, che gli istituti d'emissione debbono pagare allo Stato nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 21 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico), sara' eguale all'intera ragione dello sconto". La L. 13 giugno 1912, n. 570 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' effetto anche dopo il 31 maggio, ma non oltre il 31 dicembre del 1912.
  • La L. 29 dicembre 1912, n. 1346 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica fino al 31 dicembre 1913.
  • La L. 31 dicembre 1913, n. 1393, nel modificare l'art. 2 della L. 29 dicembre 1912, n. 1346, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono prorogate sino a nuova disposizione le norme contenute nell'art. 2 della legge 29 dicembre 1912, numero 1346, sostituito all'art. 21 della legge 28 aprile 1910, n. 204, (testo unico) sugl'Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-21

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