Testo unico›Capo IV
Art. 24
Art. 13, legge 10 agosto 1893, n. 419 - Art. 7, all. B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 1, all. C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 4, legge 31 dicembre 1907, n. 804 - Art. 5, convenzione 29 novembre 1908, già citati.
In vigore dal 11 giu 1910
Per la Banca d'Italia, negli anni dal 1909 a tutto il 1923, sarà prelevato il 5 per cento degli utili netti dell'esercizio allo scopo di assegnare la somma corrispondente al Fondo pensioni di cui nell' della convenzione stipulata il 29 novembre 1908 fra la Banca medesima e il Governo, e negli anni 1914-1923 sarà prelevata, allo stesso scopo e dagli stessi utili netti, prima del riparto, un'annualità costante di L. 750,000.
Entro l'anno 1923, d'accordo fra il R. tesoro e l'amministrazione della Banca, saranno prese le disposizioni necessarie per assicurare il servizio delle pensioni agli iscritti presso le casse dei cessati Istituti dal 1924 in poi; se vi sarà un avanzo finale, questo passerà, a suo tempo, fra gli utili dell'Istituto.
I Banchi di Napoli e di Sicilia avranno facoltà di assegnare ogni anno, per fini comprovati di pubblica utilità e beneficenza, una somma che non ecceda il decimo degli utili dell'anno precedente.
Il Banco di Sicilia è autorizzato a destinare a favore dell'istruzione agraria in Sicilia un decimo degli utili netti del suo credito agrario e due centesimi di quelli dell'azienda bancaria.
Storico versioni
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