Testo unicoTitolo III

Art. 25

Art. 30 legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 11, legge 3 marzo 1893, n. 47.

In vigore dal 30 ott 1912
La somma totale delle anticipazioni che gli Istituti di emissione debbono fare al tesoro è fissata in 155 milioni, così ripartita: Banca d'Italia L. 115.000.000. Banco di Napoli L. 30.000.000. Banco di Sicilia L. 10.000.000. L'interesse dovuto dal tesoro per le dette anticipazioni è ragguagliato alla ragione di L. 1.50 per cento al netto di ogni imposta.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-25

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