Testo unicoCapo IX

Art. 50

Art. 5, legge 29 marzo 1906, n. 100.

In vigore dal 11 giu 1910
La gestione della Cassa di risparmio è separata da quella del Banco. Sino a quando la Cassa di risparmio non avrà formato con gli utili annuali un patrimonio proprio nella misura di un decimo almeno dei depositi, il Banco garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni di essa di fronte ai terzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-50

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