Testo unico›Capo X
Art. 57
Art. 24, legge 30 aprile 1874, n. 1920 - Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, già citata.
In vigore dal 11 giu 1910
Il tesoro dello Stato, salve le disposizioni della convenzione 30 ottobre 1894, stipulata con la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, può depositare qualunque somma presso le sedi e succursali di ciascun Istituto di credito autorizzato alla emissione dei biglietti e richiederne il pagamento in totale, od anche ripartitamente, da una o da più sedi e succursali dell'Istituto medesimo. Questo servizio è reso allo Stato gratuitamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-57