Testo unico›Capo VIII
Art. 44
Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Articoli 3 e 12, allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 1, legge 7 luglio 1901, n. 334.
In vigore dal 11 giu 1910
Il Banco di Napoli potrà continuare le anticipazioni per le sue operazioni come Monte di pietà.
La Cassa di risparmio del Banco di Napoli ha un patrimonio suo proprio, distinto da quello del Banco, e sopra di esso i creditori del Banco non possono mai avere alcuna ragione.
Il Banco garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni della Cassa di fronte ai terzi.
La Cassa è amministrata dal direttore generale del Banco, valendosi degli uffici e dei funzionari del Banco.
Il Banco può tenere in conto corrente fruttifero, ad una ragione d'interesse non inferiore alla metà dell'interesse pagato dalla Cassa al pubblico, una somma non mai superiore ad un quinto della totalità delle attività della Cassa.
La Cassa è autorizzata ad impiegare, gradatamente, due decimi dei suoi depositi in operazioni di credito agrario nelle Provincie meridionali e in Sardegna, in conformità alla legge 7 luglio 1901, n. 334, e al regolamento per l'esecuzione di essa e a fare le altre operazioni cui sia autorizzata da leggi speciali.
Ogni altra attività della Cassa deve essere impiegata, esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.
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Regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1904, n. 536.
Storico versioni
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