Allegato ITitolo XI

Art. 5

In vigore dal 11 giu 1910
I detti certificati devono portare: l'indicazione del credito effettivo dell'Istituto di emissione italiano alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno di ciascun mese; la qualità delle specie nelle quali il credito è esigibile; la dichiarazione che il credito stesso è pagabile interamente a vista o non a più di quindici giorni dal preavviso per il rimborso; la firma di chi legalmente è autorizzato a rappresentare presso i terzi l'Istituto o la ditta emittente il certificato. Gli Istituti di emissione, che abbiano disposto mediante assegni o in altro modo del credito in conto corrente all'estero, senza che i rispettivi corrispondenti abbiano potuto averne notizia nel momento del rilascio del certificato, debbono farne speciale annotazione sul certificato medesimo, per la determinazione precisa delle somme in conto corrente perfettamente disponibili ai termini dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-ai-5

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