Allegato I›Titolo XI
Art. 4
In vigore dal 11 giu 1910
Sono ammessi a far parte della riserva utile per la circolazione degli Istituti di emissione, nei limiti indicati nell', i crediti in conto corrente e perfettamente disponibili, in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione latina, a vista o a termine non eccedente i quindici giorni, che gli Istituti di emissione abbiano all'estero presso le grandi Banche di emissione o le Banche e i banchieri corrispondenti diretti del tesoro.
Gli Istituti di emissione che intendono valersi di questa disposizione, devono trasmettere al Ministero del tesoro, insieme ad ogni situazione, i certificati comprovanti l'esistenza effettiva dei detti crediti, rilasciati dagli Istituti o dai banchieri debitori con riferimento alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno di ciascun mese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-ai-4