Allegato ITitolo XI

Art. 1

In vigore dal 11 giu 1910
Allegato I. R. decreto 10 ottobre 1895, n. 627, che stabilisce i requisiti delle cambiali sull'estero e dei crediti in conto corrente all'estero ammessi a far parte della riserva degli Istituti di emissione. (Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno del 24 ottobre 1895, n. 251). UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduti l' e l' della legge 10 agosto 1893, n. 449, per il riordinamento degli Istituti di emissione; Veduto l' della legge 8 agosto 1893, n. 486, per i provvedimenti di finanza e del tesoro; Veduto il testo unico del regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, costituente l'allegato P approvato con l' della citata legge 8 agosto 1895; Sentiti gli Istituti di emissione; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: . Le cambiali sull'estero che, ai termini e nei limiti indicati negli della legge 10 agosto 1893, n. 449, possono essere comprese nella riserva utile per la circolazione, devono presentare una disponibilità all'estero per il giorno della scadenza in specie d'oro o in monete a pieno titolo dell'Unione monetaria latina. Queste cambiali, debitamente accettata dal trattario all'estero, devono portare una scadenza non maggiore di tre mesi dalla data nella quale entrano a far parte del portafoglio per la riserva degli Istituti di emissione, e devono essere munite di almeno due firme di prim'ordine. --------------- Al riferimento agli della legge 10 agosto 1893, n. 449, deve ritenersi sostituito quello agli del nuovo testo unico di legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-ai-1

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