Testo unicoTitolo XI

Art. 145

Art. 7, legge 7 luglio 1902, n. 290 - Art. 16, legge 17 gennaio 1897, n. 9.

In vigore dal 11 giu 1910
La Banca d'Italia e il Banco di Napoli, agli effetti della liquidazione e della mobilizzazione dei loro crediti verso la Società per il risanamento di Napoli, godranno, sino a tutto l'anno 1913, della riduzione di tre quarti della tassa di registro per gli atti di vendita, acquisti di immobili o cessioni di crediti, e delle altre agevolezze fiscali di cui all' della legge 26 dicembre 1901, n. 516, senza riguardo alla data delle rispettive iscrizioni ipotecarie. Gli stessi Istituti godranno inoltre, sino alla stessa data della riduzione alla metà delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti processuali e le sentenze per la riscossione dei loro crediti predetti. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro segretario di Stato per il tesoro TEDESCO.
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