Testo unicoTitolo X

Art. 140

Art. 29, legge 10 agosto 1893, n. 449.

In vigore dal 11 giu 1910
Chiunque effettua l'emissione di biglietti di Banca, che non siano fabbricati e somministrati secondo le norme dell', o rimette in circolazione biglietti di Banca, che si sarebbero dovuti annullare o bruciare, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-140

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