Testo unico›Titolo X
Art. 137
Art. 16, legge 10 agosto 1893, n. 449.
In vigore dal 11 giu 1910
Con decreto Reale, sopra proposta del ministro del tesoro, udito il Consiglio dei ministri, potrà essere sospesa o revocata la facoltà dell'emissione all'Istituto il quale contravvenga alle disposizioni di legge od a quelle dei propri statuti.
Gli amministratori degli Istituti di emissione, eccettuato il caso previsto nell'articolo 149 del Codice di commercio, sono responsabili in solido verso i soci, verso il pubblico stabilimento di credito e verso i terzi dell'inadempimento delle disposizioni della presente legge, dei relativi statuti e regolamenti, salve sempre le azioni civili e penali nascenti da altre leggi.
L'azione contro gli amministratori della Banca d'Italia può esser promossa da uno o da più azionisti, purchè posseggano almeno mille azioni.
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