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Art. 141
Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920.
In vigore dal 11 giu 1910
Gli enti morali e le Associazioni non compresi in questa legge, e gli individui che emettessero biglietti od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore a vista, saranno soggetti ad una multa in somma eguale all'ammontare dei biglietti od altri titoli emessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-141