Testo unicoTitolo X

Art. 139

Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449.

In vigore dal 11 giu 1910
Chiunque nell'esercizio delle funzioni di vigilanza o di ispezione degli Istituti di emissione affermi il falso o nasconda il vero, allo scopo indicato nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-139

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