Testo unico›Titolo X
Art. 137
137 / 161Art. 16, legge 10 agosto 1893, n. 449.
In vigore dal 11 giu 1910
Con decreto Reale, sopra proposta del ministro del tesoro, udito il Consiglio dei ministri, potrà essere sospesa o revocata la facoltà dell'emissione all'Istituto il quale contravvenga alle disposizioni di legge od a quelle dei propri statuti.
Gli amministratori degli Istituti di emissione, eccettuato il caso previsto nell'articolo 149 del Codice di commercio, sono responsabili in solido verso i soci, verso il pubblico stabilimento di credito e verso i terzi dell'inadempimento delle disposizioni della presente legge, dei relativi statuti e regolamenti, salve sempre le azioni civili e penali nascenti da altre leggi.
L'azione contro gli amministratori della Banca d'Italia può esser promossa da uno o da più azionisti, purchè posseggano almeno mille azioni.
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