Testo unico›Titolo II›Capo I
Art. 6
Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A.
In vigore dal 1 gen 1928
Il limite massimo normale della circolazione degli Istituti di emissione è stabilito in L. 908 milioni e ripartito come segue:
Banca d'Italia.... L. 660,000,000
Banco di Napoli... » 200,000,000
Banco di Sicilia... » 48,000,000
Per il Banco di Sicilia resta fermo l'aumento del limite normale della sua circolazione fino ad altri 10 milioni di lire esclusivamente per operazioni di anticipazioni su fedi di deposito e di sconto a saggio di favore di note di pegno degli zolfi, ai termini dell' della legge 15 luglio 1906; n. 333, e della legge 6 giugno 1907, n. 286.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 4 agosto 1914, n. 791, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Con decorrenza dal giorno 4 corrente e sino a nuova disposizione, il limite massimo normale della circolazione degli Istituti di emissione, di che all'art. 6 del testo unico di legge sugli Istituti stessi, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' aumentato di un terzo per ciascuno dei tre Istituti. Su tale supplemento di circolazione gli Istituti di emissione corrisponderanno al tesoro il contributo dell'uno per cento in ragione di anno".
- Il Regio Decreto 13 agosto 1914, n. 825, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Con decorrenza da oggi e sino a nuova disposizione, il limite massimo normale della circolazione degl'Istituti di emissione, di che all'art. 6 del testo unico di legge sugli Istituti stessi, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' ulteriormente aumentato di un terzo per ciascuno dei tre Istituti. Su tale supplemento di circolazione gl'Istituti di emissione corrisponderanno al tesoro il contributo dell'uno per cento in ragione di anno".
- Il Regio Decreto 23 novembre 1914, n. 1284, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti massimi normali della circolazione dei tre Istituti di emissione, aumentati di due terzi coi Reali decreti 4 e 13 agosto 1914, nn. 791 e 825, sono ulteriormente accresciuti di un terzo. Su tale aumento gli Istituti di emissione corrisponderanno al tesoro il contributo del due per cento in ragione di anno".
- Il Regio D.L. 10 giugno 1921, n. 736, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le operazioni di sconto diretto delle note di pegno degli zolfi, indicate all'art. 28 della legge bancaria (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204, e per le operazioni di anticipazioni sopra fedi di deposito di zolfi, indicate nel successivo art. 29 della stessa legge; il Banco di Sicilia potra' eccedere di 5 milioni la somma di lire 10 milioni di cui al secondo comma dell'art. 6 di detta legge, e la Banca d'Italia potra' eccedere sino a 35 milioni di lire, l'attuale limite normale della circolazione dei suoi biglietti".
- Il Regio D.L. 31 dicembre 1923, n. 3060, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 10 giugno 1921, n. 736, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736 (art. 1), concernenti le eccedenze sul limite massimo normale della circolazione dipendenti da biglietti emessi dagli istituti a fronte di operazioni in zolfi, l'ammontare autorizzato delle operazioni medesime e il relativo fondo di garanzia, sono prorogate fino a nuova disposizione".
- Il Regio Decreto 17 giugno 1928, n. 1377 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Sono altresi' abrogate le disposizioni degli articoli 6 e 7 del testo unico di legge approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, [...], le quali siano incompatibili col presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-6