Testo unicoTitolo I

Art. 1

Articoli 1, 2 e 24, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 7 della convenzione con la Banca d'Italia, 30 ottobre 1894, approvata col R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533 (allegato Q alla legge 8 agosto 1895, n. 486) - Articoli 1 e 21 della convenzione con la Banca d'Italia, 28 novembre 1896, approvata col R. decreto 6 dicembre 1896, n. 517 (allegato A alla legge 17 gennaio 1897, n. 9) - Art. 17, allegato B, e art. 15, allegato C alla legge predetta - Art. 14, legge 3 marzo 1898, n. 47.

In vigore dal 12 set 1913
TESTO UNICO DI LEGGE sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca . (, legge 10 agosto 1893, n. 449 - della convenzione con la Banca d'Italia, 30 ottobre 1894, approvata col R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533 (allegato Q alla legge 8 agosto 1895, n. 486) - della convenzione con la Banca d'Italia, 28 novembre 1896, approvata col R. decreto 6 dicembre 1896, n. 517 (allegato A alla legge 17 gennaio 1897, n. 9) - , allegato B, e , allegato C alla legge predetta - , legge 3 marzo 1898, n. 47). La facoltà di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, è concessa, per un periodo di venti anni, dal giorno 10 agosto 1893, ai seguenti Istituti: Banca d'Italia, con un capitale nominale di 240 milioni, diviso in 300 mila azioni nominative da lire 800 ciascuna; Banco di Napoli; Banco di Sicilia. Due anni prima dello spirare del termine predetto, una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera dei deputati e tre nominati per decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, procederà ad un esame della situazione dei tre Istituti di emissione per accertarsi dell'adempimento perfetto degli obblighi di legge. Essa dovrà compiere il suo lavoro e riferire entro sei mesi. Se da tale accertamento risulteranno adempiuti i detti obblighi, la concessione di cui sopra sarà prorogata sino al 31 dicembre 1923.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 1 agosto 1913, n. 996 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, concessa alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia per un periodo di venti anni, dal giorno 10 agosto 1893, e' prorogata sino al 31 dicembre 1923".

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-1

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