Allegato II›Titolo XI
Art. 2
In vigore dal 11 giu 1910
Sono assolutamente escluse dalla concessione, di che all'articolo precedente, le cambiali rinnovate in tutto o soltanto in parte, per prorogare interamente o parzialmente il pagamento del debito, e quelle cambiali che risultino create per l'estinzione del debito in corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-ai-2-2