Allegato III›Titolo XI
Art. 2
In vigore dal 11 giu 1910
L'importo degli effetti cambiari di cui al precedente articolo sarà dalla Banca autonoma di credito minerario versato al Banco di Sicilia, quale cassiere del Consorzio zolfifero, ed imputato dallo stesso Banco al conto corrente di cui all', capoverso secondo, del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378, per essere distribuito ai produttori consorziati ed agli altri enti interessati, secondo le norme vigenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-ai-2-3