Allegato III›Titolo XI
Art. 4
In vigore dal 11 giu 1910
Gli Istituti di emissione sono parimente autorizzati a scontare a saggio di favore gli effetti cambiari a scadenza non superiore a quattro mesi, emessi dalla Banca autonoma di credito minerario, a condizione che siano regolarmente cedute in garanzia fedi di deposito e note di pegno su zolfo, per un importo pari agli effetti da scontarsi.
La Banca di credito minerario e il Banco di Sicilia, quale cassiere del Consorzio zolfifero, stabiliranno d'accordo le norme per regolare la eventuale sostituzione delle fedi di deposito e delle note di pegno che prima della scadenza degli effetti scontati fossero estinte e per assicurare il pagamento degli effetti medesimi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 febbraio 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Carcano - Cocco-Ortu - Lacava.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Storico versioni
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