Allegato IITitolo XI

Art. 4

In vigore dal 11 giu 1910
. Il portafoglio delle cambiali scontate, in conformità all', deve essere tenuto separato e distinto sia dal portafoglio ordinario, sia da quello per le operazioni di sconto contemplate dal terzo comma dell' della legge 10 agosto 1893, n. 449. -------------- Al riferimento al terzo comma dell' della legge 10 agosto 1893, n. 449 deve ritenersi sostituito quello all' (terzo e quarto comma) del nuovo testo unico di legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-ai-4-2

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