Allegato II›Titolo XI
Art. 4
In vigore dal 11 giu 1910
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Il portafoglio delle cambiali scontate, in conformità all', deve essere tenuto separato e distinto sia dal portafoglio ordinario, sia da quello per le operazioni di sconto contemplate dal terzo comma dell' della legge 10 agosto 1893, n. 449.
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Al riferimento al terzo comma dell' della legge 10 agosto 1893, n. 449 deve ritenersi sostituito quello all' (terzo e quarto comma) del nuovo testo unico di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-ai-4-2