Allegato IIITitolo XI

Art. 3

In vigore dal 11 giu 1910
Gli Istituti di emissione sono autorizzati a scontare a saggio di favore i detti effetti cambiari, che abbiano una scadenza non superiore ai quattro mesi. Sopra il prezzo che, a termini del contratto, sarà pagato dal compratore alla consegna del minerale, l'Istituto possessore degli effetti cambiari ha diritto di prelazione sino a concorrenza del credito risultante dalle cambiali stesse. Per l'esercizio di tale diritto, la parte di prezzo, corrispondente a quella già anticipata al Consorzio dagli Istituti, deve essere versata un conto corrente speciale che il Banco di Sicilia, come cassiere del Consorzio, terrà a disposizione degli Istituti sovventori, previa, occorrendo, regolare notifica del loro credito da farsi al Banco stesso nell'anzidetta sua qualità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-ai-3-3

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