RegolamentoCapo XI

Art. 84

In vigore dal 30 ott 1909
I prefetti possono revocare i decreti di nomina alle guardie particolari, qualora venga a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-84

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo