Regolamento›Capo XI
Art. 82
In vigore dal 30 ott 1909
Le guardie particolari, di cui all' del testo unico predetto, devono provare di avere i requisiti seguenti:
1° essere maggiori d'età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
2° saper leggere e scrivere;
3° non essere stati condannati per delitti portanti pene restrittive della libertà personale oltre ad un anno, o per reati contro la proprietà, qualunque sia la pena;
4° essere persone oneste e dabbene.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-82