Regolamento

Art. 77

In vigore dal 30 ott 1909
Quando occorra procedere allo scioglimento di una riunione pubblica, o di un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, spetta all'ufficiale di pubblica sicurezza presente di fare le formali intimazioni prescritte dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-77

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