Regolamento

Art. 79

In vigore dal 30 ott 1909
Gli impiegati d'ordine attendono alla tenuta dell'archivio, del protocollo, dei registri e delle rubriche, nonché alla copiatura dei processi verbali, delle denuncie, delle statistiche e del carteggio di ufficio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-79

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo