Regolamento
Art. 75
In vigore dal 30 ott 1909
Qualunque difetto di forma nelle richieste di cui all'articolo precedente, non dà facoltà ai carabinieri di rifiutarsi alla esecuzione delle medesime; essi hanno però il diritto di reclamare in seguito e richiedere la riforma della richiesta.
Se il comandante l'arma dei carabinieri reali, per ragioni di altri urgenti servizi, si trovi nell'impossibilità di aderire, a tempo debito, in tutto od in parte, alla richiesta, deve prontamente avvertirne per iscritto l'ufficiale di pubblica sicurezza da cui la richiesta è partita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-75