Regolamento
Art. 72
In vigore dal 30 ott 1909
Nella composizione dei privati dissidi, a richiesta delle parti interessate, l'ufficiale di pubblica sicurezza deve restringersi a chiarire la questione di fatto e i principi di diritto che ne debbono governare la soluzione, senza imporre il suo giudizio a chi non voglia accettarlo, e adottando, in questo caso, o una misura conservatoria di soddisfazione di ambo le parti, o un temperamento di equità che valga a prevenire possibili inconvenienti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-72