Regolamento

Art. 69

In vigore dal 30 ott 1909
Tanto il commissario, quanto il vice commissario, nel caso di operazioni e servizi di speciale importanza, debbono, non solo impartire tutte le istruzioni necessarie a renderne sicura la riuscita, ma dirigerne personalmente la esecuzione, specialmente quando si tratti di dimostrazioni, assembramenti minacciosi, tumulti, riferendone subito al rispettivo capo d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-69

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