Regolamento
Art. 67
In vigore dal 30 ott 1909
Il commissario veglia al buon andamento dei servizi che dirige alla condotta ed alla disciplina del personale dipendente e propone i provvedimenti che reputa necessari per quanto riguarda il servizio e il personale, con rapporti speciali diretti al prefetto, al questore o al sottoprefetto.
Come ufficiale di polizia giudiziaria deve mantenersi in continua relazione con l'autorità giudiziaria per comunicare ad essa ogni fatto od indizio relativo all'accertamento dei reati, ed alla scoperta degli autori e dei complici, e riceverne le istruzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-67