Regolamento
Art. 76
In vigore dal 30 ott 1909
La richiesta per il concorso della truppa, a sensi dell' del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, deve essere fatta dall'ufficiale di pubblica sicurezza, secondo le norme stabilite nel Regio decreto 5 gennaio 1899 (appendice al regolamento sul servizio territoriale: «Impiego della truppa in servizio di pubblica sicurezza»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-76