Regolamento›Capo XI
Art. 83
In vigore dal 30 ott 1909
Le guardie particolari riceveranno dal prefetto un decreto di approvazione, nel quale saranno indicate le proprietà, della cui custodia sono incaricate.
A tergo del decreto dovranno essere stampati gli articoli relativi alle infrazioni o contravvenzioni, pel cui accertamento le guardie sono specialmente preposte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-83