Art. 83
RegolamentoCapo XI

Art. 83

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In vigore dal 30 ott 1909
Le guardie particolari riceveranno dal prefetto un decreto di approvazione, nel quale saranno indicate le proprietà, della cui custodia sono incaricate. A tergo del decreto dovranno essere stampati gli articoli relativi alle infrazioni o contravvenzioni, pel cui accertamento le guardie sono specialmente preposte.
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