Regolamento›Capo XI
Art. 85
In vigore dal 30 ott 1909
Il pretore, dopo la prestazione del giuramento prescritto dal citato del testo unico, stende, in calce al decreto del prefetto, una dichiarazione sottoscritta del tenore seguente:
«Il pretore di............. dichiara che N. N. ha prestato addì............ il giuramento».
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-85