RegolamentoCapo XI

Art. 88

In vigore dal 30 ott 1909
Non potranno essere destinati a prestar servizio nella capitale del Regno se non quei funzionari che siano qualificati ottimi o che abbiano dato costantemente prova di esemplare condotta, d'intelligenza e di speciale abilità nei servizi di polizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-88

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