RegolamentoCapo XI

Art. 89

In vigore dal 30 ott 1909
Gli ufficiali delle guardie di città e delle guardie municipali, per essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza, a termini dell' del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, devono avere i seguenti requisiti: 1° età non superiore ai 45 anni; 2° non essere stati puniti, in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina; 3° essere dotati di coltura, attitudine e capacità sufficienti pel posto cui aspirano; 4° essere di buona condotta; 5° aver sostenuto, con esito lodevole, l'esame di ammissione, di cui all' del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-89

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