RegolamentoCapo XI

Art. 86

In vigore dal 30 ott 1909
Le guardie suddette possono vestire quella divisa uniforme che, sulla domanda dei privati, sia stata dal prefetto approvata. La divisa deve essere però tale da non potersi confondere con quella dell'esercito e di ogni altro corpo armato a servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
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