Art. 82
RegolamentoCapo XI

Art. 82

82 / 91
In vigore dal 30 ott 1909
Le guardie particolari, di cui all' del testo unico predetto, devono provare di avere i requisiti seguenti: 1° essere maggiori d'età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 2° saper leggere e scrivere; 3° non essere stati condannati per delitti portanti pene restrittive della libertà personale oltre ad un anno, o per reati contro la proprietà, qualunque sia la pena; 4° essere persone oneste e dabbene.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-82