Regolamento›Capo XI
Art. 84
84 / 91In vigore dal 30 ott 1909
I prefetti possono revocare i decreti di nomina alle guardie particolari, qualora venga a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-84