Art. 15

In vigore dal 11 feb 1908
Il direttore sarà coadiuvato, per quanto riguarda l'andamento didattico e disciplinare della scuola, dal vice direttore e dal collegio dei professori. Su proposta del direttore il Ministero ogni anno conferisce ad uno dei professori le funzioni di vice direttore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;552#art-15

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