Art. 10
In vigore dal 11 feb 1908
Per l'ammissione al primo anno di corso della scuola è richieste la licenza dai ginnasi, dalle scuole tecniche o dalle scuole inferiori di commercio, che abbiano non meno di tre anni di corso.
Saranno pure ammessi i licenziati dalle scuole italiane all'estero di grado corrispondente a quello sopraindicato, ed i licenziati di scuole estere, che, a giudizio del Collegio dei professori, siano ritenute equivalenti a quelle italiane di cui sopra.
Ai corsi successivi sono iscritti solo gli allievi, i quali abbiano superato l'esame di promozione nella scuola ovvero in altra Regia scuola media commerciale sempre quando però intendano iscriversi alla sezione commerciale.
Potranno essere ammessi al terzo anno della sezione attuariale coloro che hanno conseguito il diploma di licenza dalla sezione di ragioneria o da quella fisico-matematica dell'Istituto tecnico e coloro che hanno compiuto il primo biennio in una R. scuola media di commercio. Cosi gli uni che gli altri dovranno sostenere un esame d'integramento sulle materie non comprese nei corsi da cui provengono.
L'alunno che per due anni consecutivi, sia riprovato negli esami di promozione alla classe superiore non potrà più frequentare la scuola.
Ai corsi obbligatori non sono ammessi uditori.
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