Art. 9

In vigore dal 11 feb 1908
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio stabilisce la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso e ne determina i programmi e gli orari, sentito il Collegio dei professori. Agli insegnamenti di cui agli del presente statuto altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro, sentita la Giunta di vigilanza e sentiti gli enti contribuenti ogni qualvolta l'aggiunta implichi una maggiore spesa. E potrà altresì essere istituito un corso serale per i commessi di negozio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;552#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo