Art. 9
In vigore dal 11 feb 1908
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio stabilisce la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso e ne determina i programmi e gli orari, sentito il Collegio dei professori.
Agli insegnamenti di cui agli del presente statuto altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro, sentita la Giunta di vigilanza e sentiti gli enti contribuenti ogni qualvolta l'aggiunta implichi una maggiore spesa. E potrà altresì essere istituito un corso serale per i commessi di negozio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;552#art-9